Proposta di legge n. 97/10^

Relazione

 

Le modifiche introdotte agli articoli 4 e 7 della Legge regionale del 29 Marzo 2013 n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" tengono conto da una parte dell'evoluzione dei servizi educativi alla prima infanzia e dall'altra dell'omissione nella nomenclatura dei servizi che nella stesura originaria non ha compreso purtroppo un servizio seppur importante ed innovativo come quello delle Tagesmutter nella nostra Regione (mamma di giorno). Si tratta di un servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Esso consente alle famiglie di "affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (Tagesmutter) appositamente formati che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità non lucrativi, forniscono educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

 

Relazione finanziaria

 

Titolo : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 Norme sui servizi educativi per la prima infanzia".

Per gli scopi e le funzioni della presente legge,poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

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_______________

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0,00/____

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

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Totale

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0,00/_____

 

 

Art. 1

(Finalità ed obiettivi)

 

1. Con il presente articolo, si aggiunge al comma 3 b dell'articolo 4, (Servizi per I'infanzia)dopo le parole "i servizi in contesto domiciliari" comprensivi del servizio tagesmutter.

2. Dopo il comma 2 a dell'articolo 7 (I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia) si aggiunge dopo le parole "o dell'educatore" o tagesmutter.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.